ART.37 PARTE GENERALE

FORMAZIONE & SICUREZZA

FORMAZIONE LAVOATORI

L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione completa ed esaustiva in tema di Sicurezza sul Lavoro. Gli accordi Stato – Regioni che si sono susseguiti negli anni, hanno altresì definito i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori.

Corso di formazione per lavoratori: chi sono i destinatari?

  • Lavoratori già inorganico ai quali non sia stata ancora erogata la formazione;
  • Lavoratori neo assunti entro 60 gg dall’assunzione.

Sono destinatari del corso di formazione tutti i tipi di lavoratori: ad esempio con contratto indeterminato, determinato, stage, co.co.pro, co.co.co, intermittente, a chiamata, volontari, interinali, apprendisti etc.

Corso di formazione per lavoratori: quali modalità?

In base agli Accordi Stato – Regioni il percorso formativo per i lavoratori si articola in:

  1. Formazione generale uguale per tutti i lavoratori di durata non
    inferiore a 4 ore.
  2. Formazione specifica per settori di rischio.
  3. Aggiornamento periodico.

Modulo 1
Formazione ed Informazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali (min. 4 ore)

Modulo 2
Formazione Specifica in base alla classificazione ATECO
Macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO.

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