D.U.V.R.I.

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Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

La valutazione dei rischi da interferenza come mezzo per la prevenzione da incidenti e infortuni

La realizzazione del documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l’acronimo DUVRI) è incluso tra gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dal testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), che ha codificato in un unico testo quanto disposto da varie normative e che riprende il disposto contenuto nell’art. 7 del D.Lgs. 626/94, sostituendolo.

DUVRI: Definizione

Il DUVRI, o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, disciplinato in termini di legge dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008,

è lo strumento utile a valutare i rischi e a indicare le misure di sicurezza adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza fra le attività affidate ad appaltatori e loro eventuali subcontraenti, e le attività lavorative svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.

Il documento attesta l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate. Di norma, il DUVRI è allegato al contratto d’appalto stipulato tra committenza e aziende appaltatrici precedentemente all’esecuzione di lavori e servizi.

La redazione del DUVRI è inclusa tra gli obblighi del Datore di Lavoro dell’azienda committente in occasione di attività lavorative svolte presso la propria sede da parte di aziende appaltatrici o lavoratori autonomi, quale mezzo di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

DUVRI: Il concetto di “interferenza”

Risulta opportuno, in relazione alla definizione di DUVRI, fornire una nota esplicativa riguardo il significato di “interferenze”.

Per interferenze si intende sottolineare tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

DUVRI: Quando diventa obbligatorio

L’obbligo di redigere il DUVRI scatta quando il Datore di Lavoro di un’azienda committente, la cui attività sia classificata ad alto, medio o basso rischio, affida lo svolgimento di lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi.

Diversamente dalla redazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), documenti legati alla gestione della sicurezza nei cantieri edili, il DUVRI si delinea all’interno di uno specifico campo di applicazione.

Dopo aver presentato un diagramma relativo al processo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell’appalto e all’eventuale necessità di redazione del DUVRI, si riportano i casi in cui la realizzazione del documento diventa obbligatoria.

Alcuni esempi possono riguardare interventi di manutenzione, attività di riparazione, pulizia, montaggi, ecc.

In questi casi il DUVRI rientra tra le responsabilità del Datore di lavoro committente che adotta le adeguate misure preventive e protettive, così come stabilito dalle disposizioni di cui al comma 3 del sopracitato articolo 26, recante direttive in materia di Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Ricordiamo che, pur rientrando tra gli obblighi del datore di lavoro, la redazione è delegabile a terzi, quindi in caso di delega l’eventuale Dirigente per la Sicurezza, eventualmente in possesso di esperienza e competenza adeguate, può redigerlo e apporre la sua firma.

L’obbligo di elaborazione del DUVRI, la cui normativa di sicurezza di riferimento corrisponde al comma 3bis dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, non si applica in alcuni casi particolari quali i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998 (decreto di riferimento per la prevenzione dagli incendi), pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI del presente decreto. 

Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

DUVRI: Gestione delle interferenze

La gestione delle interferenze, favorendo la prevenzione dai rischi, rientra nell’ambito delle procedure adottate per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza è un mezzo utile alla prevenzione dai rischi dei lavoratori coinvolti nelle opere commissionate all’azienda appaltatrice e dei dipendenti dell’azienda committente, potenzialmente in grado di causare infortuni, malattie professionali, rischi di incidenti rilevanti, ecc. 

Mediante adeguati processi di cooperazione, sorveglianza e coordinamento continui, messi in atto tra committente ed appaltatori, è dunque possibile garantire un incremento nella qualità del lavoro, strettamente legato allo svolgimento delle attività nella più completa sicurezza degli operatori coinvolti.

In funzione della compilazione del DUVRI, risulta obbligatorio per il Datore di lavoro committente:

  • Effettuare una verifica riguardo il possesso dell’idoneità tecnico professionale indispensabile per lo svolgimento dell’attività da parte dell’appaltatore/lavoratore autonomo, mediante richiesta allo stesso dell’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnica, che attesta inoltre l’avvenuto percorso di addestramento, informazione e formazione dei lavoratori.
  • Fornire indicazioni in merito alla presenza di rischi specifici all’interno dell’ambiente di lavoro in cui l’appaltatore andrà ad operare ed eventuali dispositivi per la protezione individuale (DPI) necessari (es. presenza di polveri – Necessità di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie…)
  • Con il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice svolgere un sopralluogo per la pianificazione delle attività da svolgere.
  • Predisporre i contenuti per la redazione del DUVRI.
  • Richiedere all’appaltatore il certificato C.C.I.A.A. (visura camerale) in corso di validità.
  • Richiedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.

È inoltre di competenza dell’appaltatore la necessità di fornire informazioni riguardo:

  • Materiali e attrezzature utilizzate: Ivi comprese le eventuali sostanze chimiche utilizzate (es. agenti cancerogeni e mutageni, materiali infiammabili o in grado di creare atmosfere esplosive, sostanze tossiche, ecc.);
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari per il committente nel corso delle lavorazioni;
  • Rischi particolari immessi all’interno degli ambienti della committenza correlati all’attività lavorativa commissionata all’azienda appaltatrice;
  • La lista del personale impiegato;

Eventuale presenza di ditte subappaltatrici.

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