Sorveglianza sanitaria

MEDICINA DEL LAVORO

SORVEGLIANZA SANITARIA

Per tutelare la salute all’interno degli ambienti lavorativi, quando necessario, vige l’obbligo della nomina del Medico Competente e dell’istituzione della sorveglianza sanitaria aziendale.

Cos’è la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria, come definito dall’art. 1 del D.lgs. 81/08 – Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, è intesa come “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

 

Più concretamente, la sorveglianza sanitaria è l’insieme dei controlli sanitari che vengono effettuati dal Medico Competente all’interno dell’azienda, al fine di prevenire l’insorgenza di malattie professionali.

Il Testo Unico regolamenta però anche quando questa è obbligatoria e stabilisce inoltre quali sono le responsabilità e le eventuali sanzioni per inadempienze da parte di Datore di Lavoro e Medico Competente.

La sorveglianza sanitaria non è sempre obbligatoria, si rende necessaria solo in alcuni casi, vediamo sotto.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

Come previsto dall’articolo 41 comma 1 del D.lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei seguenti casi:

Nei casi previsti dalla normativa vigente, in presenza quindi di rischi specifici rilevanti. I rischi in questione li andremo a vedere sotto questo elenco puntato.
Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
I rischi che obbligano, come previsto dalla normativa vigente, alla sorveglianza sanitaria sono i seguenti:

Movimentazione Manuale di Carichi (MMC);
Videoterminalisti (VDT);
Rischio agenti fisici;
Rischio rumore;
Rischio vibrazioni;
Rischio campi elettromagnetici;
Rischio radiazioni ottiche;
Rischio agenti chimici;
Rischio agenti cancerogeni e mutageni;
Rischio amianto;
Rischio agenti biologici;
In alcuni casi specifici anche i rischi seguenti portano all’obbligo di sorveglianza sanitaria:

Lavoro notturno;
Lavoratrici in gravidanza;
Lavoratori disabili;

Le visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria

L’art. 41 comma 2 del D.lgs. 81/08 specifica che, durante le attività di sorveglianza sanitari, possono essere effettuate visite mediche in momenti diversi. Più nello specifico, il Testo Unico prevede le seguenti visite mediche:

  • Visita preventiva: si tratta di una visita che viene effettuata per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato per valutarne la sua idoneità alla mansione specifica. La visita medica preventiva può essere svolta anche in fase preassuntiva e dovrà essere ripetuta in caso di cambio di mansione;
  • Visita periodica: una volta effettuata la visita preventiva, viene svolta, a distanza di un determinato periodo stabilito dal Medico Competente, la visita periodica al fine di controllare e confermare lo stato di salute dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La periodicità di questi accertamenti, laddove non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma con cadenza annuale. Il Medico Competente, valutato il DVR, ha comunque facoltà di modificare la periodicità delle visite mediche;
  • Visita straordinaria: è una visita che viene effettuata su richiesta del lavoratore che accusa dei disturbi e reputa siano causati dall’attività relativa svolta. L’effettuazione della visita medica dipende comunque dal Medico Competente che deciderà se la richiesta è giustificata;
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro: è una visita che viene svolta al termine del rapporto di lavoro o allo scadere del contratto ed è necessaria solo in caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi particolari previsti dalla normativa (es. rischio amianto).
  • Visita alla ripresa del lavoro: questa tipologia di visita medica è necessaria esclusivamente quando il lavoratore, per motivi di salute, rimane assente dal lavoro per un periodo superiore ai sessanta giorni continuativi. Prima di dare il nullaosta alla ripresa dell’attività lavorativa, sarà necessario avere l’idoneità alla mansione del lavoratore.

Lavoratore e sorveglianza sanitaria: obblighi e diritti

Come previsto dall’art. 20 comma 2 lettera i), il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti adeguandosi alle modalità e alle periodicità indicate dal Medico Competente.

Presa coscienza degli obblighi, vediamo ora i diritti dei lavoratori in ambito di sorveglianza sanitaria:

  • Fare ricorso contro il giudizio di idoneità del medico competente al servizio di medicina del lavoro dell’ASL di competenza entro i 30 gg dalla visita;
  • Poter accedere ai propri dati sanitaria e quindi richiedere copia della cartella sanitaria e di rischio;
  • Essere informati dal medico sul proprio stato di salute e sul significato della sorveglianza sanitaria
  • Essere sottoposti a visita straordinaria qualora ritengano di avere problemi sanitari derivanti dall’attività lavorativa
×